![]() |
Ritorna la legge marziale ai tempi della guerra infinita (di D. Gallo)
|
|
È
passata quasi inosservata l'approvazione, da parte del Senato, lo scorso
18 novembre, di un ambizioso progetto governativo di riforma delle leggi
penali e della giurisdizione militare. Nel panorama desolato di leggi o di
progetti di legge che demoliscono gli assi portanti dell'intero edificio
costituzionale la riforma dei codici e della giurisdizione militare può
sembrare questione di secondaria importanza. Qualcosa,
da relegare nel dibattito fra gli specialisti della materia. Ed
invece, attraverso questo disegno di riforma, vengono in luce questioni
peculiari, che attengono all'adattamento dell'ordinamento giuridico
italiano al tempo della guerra infinita, con tutte le ricadute negative
che ciò comporta in termini di salvaguardia della pace, dei diritti e
delle libertà. Occorre
premettere che la partecipazione italiana ad avventure belliche, è
interdetta dall'art. 11 della Costituzione italiana, principio
fondamentale dell'ordinamento, che tuttavia è tutelato essenzialmente da
garanzie politiche, superabili da una maggioranza che, non condividendo i
valori della Costituzione, abbia il controllo egemonico dei mezzi di
comunicazione. Quello
che rende realmente problematica la partecipazione italiana ad operazioni
belliche all'estero è la carenza di un quadro normativo adeguato.
L'arsenale normativo dei codici penali militari di pace e di guerra
(entrambi approvati con Regio Decreto del 20 febbraio 1941) e
dell'ordinamento giudiziario militare (approvato con Regio Decreto del 9
settembre 1941), infatti, risale ad un'altra epoca storica, contiene norme
e principi palesemente inutilizzabili, e strumenti, come i Tribunali
militari di guerra, che non possono essere riesumati, in quanto seppelliti
per sempre dalla Costituzione, assieme ad altre barbarie del precedente
regime. Quando
dopo l'89 è iniziato l'attivismo delle missioni militari italiane
all'estero, è balzato subito agli occhi che lo strumento del Codice
penale militare di guerra, (nel quale sino al 1994 vigeva ancora la pena
di morte) non poteva essere adoperato. Ed infatti nelle varie leggi e
leggine che hanno finanziato le missioni in Somalia, in Bosnia e nel
Kossovo è sempre stata inserita una norma che prevedeva l'applicazione
del Codice Penale Militare di Pace, in deroga all'art. 9 del Codice Penale
Militare di guerra, che dispone l'applicazione automatica della legge di
guerra ai corpi di spedizione all'estero. E tuttavia l'intensificarsi
delle missioni e l'accentuarsi del loro carattere, almeno potenzialmente
belligerante, creava dei problemi di vario genere - ivi compreso quello
della protezione del personale impegnato nelle missioni e quello della
perseguibilità dei crimini di guerra - che non potevano essere risolti
dal codice penale militare di pace. Da qui è iniziato un processo di
riforma, mirante a «restaurare» il Codice penale militare di guerra, per
rendere la legge marziale pienamente utilizzabile. Con
il decreto legge 1° dicembre 2001, recante disposizioni urgenti per la
partecipazione dei militari italiani all'operazione «Enduring Freedom»
in Afghanistan, per la prima volta è stato riesumata la legge di guerra,
ma non sono stati resuscitate le disposizioni processuali, prevedendosi
l'utilizzazione della giurisdizione militare per il tempo di pace, con una
specifica competenza attribuita al Tribunale militare di Roma. Nella legge
di conversione del decreto legge (L. 31 gennaio 2002 n. 6) è confluita
una miniriforma del codice di guerra, che ha cancellato alcune
disposizioni abnormi come quella che consentiva, in circostanze
particolari, l'esecuzione immediata delle spie (art. 183) o il potere del
Comandante Supremo di legiferare emanando bandi militari (art. 17), ed ha
soppresso la condizione di reciprocità che impediva la punibilità dei
reati contro le leggi e gli usi di guerra, se commessi dai militari
italiani (sostituendo l'art. 165). In
seguito, per rendere le leggi di guerra più digeribili, un'altra novella
(attuata con la L. 18 marzo 2003 n. 42) ha cancellato alcune delle norme
più incostituzionali, come il divieto di pubblicazione di scritti
polemici (art. 80) o la denigrazione della guerra (art. 87). Si è giunti
così al disegno di riforma complessiva della materia presentato, lo
scorso anno, al Senato dai ministri Martino e Castelli. La legge delega
introduce un disegno di riforma ambizioso che mira ad una profonda
riscrittura dei codici penali militari di pace e di guerra ed introduce
incisive modifiche nell'ordinamento giudiziario militare. Due sono le
linee guida che orientano l'intero progetto: la prima è l'esigenza di
mantenere in vita l'asfittica giurisdizione militare (che è stata abolita
in tutti i paesi della NATO ad eccezione della Turchia); la seconda è
l'esigenza di abbassare la soglia fra pace e guerra, riesumando le leggi
di guerra e rendendole pienamente utilizzabili ed automaticamente
instaurabili. All'interno di queste due esigenze che si muovono entrambe
nella prospettiva di decostituzionalizzare l'art. 11 della Costituzione,
si colloca l'orientamento di confermare, se non addirittura di
ripristinare le norme più dure in tema di disciplina militare. Il
Disegno di legge è stato approvato dal Senato con delle modifiche che
hanno limato gli aspetti più inaccettabili del progetto. Non è stato
modificato però l'impianto, che prevede, in sostanza, la piena
applicabilità della legge marziale con il ricorso ad alcuni accorgimenti
giurisdizionali, che si sostanziano - in pratica - nell'utilizzo della
giurisdizione militare prevista per il tempo di pace, salvo la
riesumazione del Tribunale Supremo militare di guerra, come organo di
vertice della giurisdizione. In
questo contesto, la Delega prevede che il Governo debba «confermare
l'applicazione della sola legge penale militare di guerra, ancorchè nello
stato di pace, ai corpi di spedizione all'estero per operazioni militari
armate... » (art. 4, comma 1, lett. d). Un'altra norma (art. 4, comma 1,
lett. m), n. 1) prevede la «sottoposizione alla giurisdizione penale
militare anche di chiunque commetta un reato contro le leggi e gli usi
della guerra o comunque un reato militare a danno dello stato o di
cittadini italiani, ovvero nel territorio estero sottoposto al controllo
delle forze armate italiane nell'ambito di una operazione militare armata».
La
legge quindi introduce una rilevante novità rispetto alla situazione
attuale. Com'è noto al contingente militare italiano che opera in Iraq ed
in Afganistan si applica il Codice Penale Militare di Guerra, com'è
previsto dai numerosi decreti legge che hanno autorizzato l'invio delle
truppe e prorogato la loro missione, ma non si applica ad altri soggetti.
Con la riforma, quando un corpo armato italiano viene inviato all'estero,
nel territorio sottoposto al controllo delle forze armate italiane (ad es.
Nassiriya), la legge marziale e la giurisdizione militare si applica a
tutti, ivi compresi i volontari in missione umanitaria ed i giornalisti,
in barba all'art. 103 della Costituzione che prevede che, in tempo di
pace, i civili non possano essere assoggettati alla giurisdizione dei
Tribunali militari. In
questo contesto la principale vittima della militarizzazione e della
possibilità di introdurre la legge marziale, à la carte, è proprio la
libertà di informazione. Infatti la legge delega non ha revisionato gli
articoli 72, 73, 74 e 75 del Codice di guerra, in virtù dei quali non si
può diffondere alcuna informazione sugli avvenimenti che non sia
autorizzata dalle autorità militari. Per esempio non si può comunicare
neppure il numero dei morti o dei feriti, se non si viene autorizzati dal
Governo o dalle autorità militari. Questo non significa che viene
cancellata la libertà di stampa: i giornalisti saranno assolutamente
liberi di divulgare la verità ufficiale, stabilita dalle autorità
competenti. (fonte: www.unita.it -
14 dicembre 2004)
|