Il dovere costituzionale della solidarietà’nelle
riflessioni di un giurista

 

di Salvatore Prisco

ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico e docente di Diritto Pubblico
Comparato
nelle Università Federico II e L’Orientale di Napoli

 

QUADERNO

N.15

 


1. Secondo le buone regole, iniziamo dal dizionario. Il glorioso e classico
vocabolario etimologico della lingua italiana di Pietro Ottorino Planigiani
(grammatico, magistrato e senatore del Regno d’Italia) - che in prima edizione
vide la luce in due volumi a Roma nel 1907, ma è stato più volte
ristampato anche in anni a noi vicini e si può ormai addirittura reperire nel
web -fa derivare l’aggettivo solidale dal latino solidus (e questo a sua volta
dall’osco sollus), col senso di intiero, indiviso. Vi aggiunge ad ulteriore spiegazione
la definizione di consistente, compatto e del solido dice appunto che
è «ogni corpo le cui molecole abbiano forte coesione».
La solidarietà è dunque una situazione di «fermezza e stabilità», che riferita
al rapporto tra singoli, oppure tra essi e un gruppo, indica un tipo di
collegamento intenso tra individui, in modo che l’entità più ampia di cui
essi fanno parte resti anch’esso coesa, nel senso figurato pure registrato da
quel dizionario. Così denotato, il concetto viene accolto nell’art. 2 della
vigente Costituzione della Repubblica italiana.
Si tratta, com’è noto, di una disposizione di principio della Carta fondamentale,
che è dunque inserita in una parte del testo necessaria a indicare
con immediatezza - agli occhi del lettore - la tavola dei valori sulla cui base
sarebbe stata rifondata la Repubblica.
Confluiscono in essa la solidarietà cristiana del Dilige proximun tuum sicut
te ipsum, quella di classe delle idee socialiste e comuniste (articolate com’è
noto in molti e talora contrapposti filoni, che anche nell’Assemblea
Costituente - eletta col sistema proporzionale - ispirarono partiti diversi,
ma nondimeno restarono alleati anche dopo, nell’esperienza del Fronte
Popolare e per una certa fase storica ulteriore, salva la scissione socialdemocratica
di Palazzo Barberini) e lo stesso pensiero liberale, che non può
evitare di valorizzarla nell’ottica della fiducia che deve unire fra loro i
membri di una società aperta, come fondamento tanto del vincolo di cittadinanza,
quanto della fondazione teorica e nella valorizzazione pratica del

libero mercato, bandiera di questa corrente ideale, anch’essa peraltro
molto variegata al suo interno.
Risalendo indietro nel tempo, poi, potrebbero ricordarsi le confraternite
religiose, le corporazioni di arti e mestieri, le fratellanze massoniche.
Fraternità è infatti un termine altrettanto evocativo della nozione che stiamo
cercando, ma al quale la Rivoluzione francese cambia per così dire il
segno, rispetto alle esperienze appena citate: mentre queste sono comunità
umane nelle quali il vincolo di unione fra i loro aderenti è programmaticamente
parziale e dunque limitato, la parola - nel trinomio inscindibile dei
sacri principî della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del
1789 - designa un ambito di riferimento razionalisticamente universalistico,
secondo la filosofia del diritto naturale.
La realtà era naturalmente diversa: l’homme della Déclaration era proprio
un individuo di sesso maschile, per di più borghese e abbiente e non è un
caso che Olympe de Gouges contrappose a quel celebre manifesto un’analoga
e polemica Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina.

2. La solidarietà dell’art. 2 della Costituzione è «politica, economica e
sociale»: nessun settore della vita e delle attività collettiva ne è escluso, è
insomma un afflato ad efficacia potenzialmente onnicomprensiva, non parziale.
Anche operando negli ambiti settoriali, di cui si dirà appena oltre,
essa si iscrive in questo orizzonte di beneficio per tutti.
Nell’ottica dei Costituenti del 1946 - 1948, l’oggetto di queste nostre righe è
cioè un lievito della socialità, l’elemento che manifestandosi la fa crescere e
prosperare. La disposizione che la incorpora esplicitamente è l’articolo in
cui i patrimonî ideali prima ricordati si incontrano su un terreno «mazziniano
», ma questa attitudine all’apertura verso l’altro da noi che l’ordinamento
riconosce e promuove, fino ad imporla come necessaria per il suo
medesimo con-sistere (l’ordinamento sociale è cioè precisamente lo stare
insieme dei suoi membri), si sfaccetta successivamente in molti rivoli positivi
e in taluno negativo.
Tra i primi, il più evidente è nell’eguaglianza, che della solidarietà è l’altra
e inscindibile faccia: la pari dignità sociale e l’illegittimità di distinzioni
basate sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulla condizione
personale e sociale, nonché l’impegno a promuovere uguaglianza materiale
e partecipazione dei lavoratori allo sviluppo del Paese, sono il richiamo di
elementi coesivi tra i soggetti della Repubblica, che vanno sopra ogni altro
obiettivo garantiti.

Per ricordarne poi altri svolgimenti - fra i meno nascosti - in questa stessa
direzione, la solidarietà è presupposta dal favore verso il lavoro come fattore
di progresso sociale, al quale dunque nessuno in quest’ottica (e non
solo in quella dell’affermazione individuale) può sottrarsi; nel riconoscimento
del valore positivo dell’associazionismo, prima generale e poi sindacale
e partitico; nella concezione della famiglia come comunità di affetti
ordinata sulla base dell’eguaglianza dei coniugi e del compito di mantenere
ed educare i figli (dunque alla mutua protezione tra i componenti); nella
scuola e nell’università, strutture che proiettano la formazione fuori dal
contesto extrafamiliare, riconfermandone questo «verso» doveroso (ci si
forma insomma per se stessi, ma anche per la collettività di cui si fa parte);
nella salute, che è un bene da proteggere come diritto dell’individuo, ma
anche interesse della collettività; nel disegno costituzionale dell’economia,
che è orientato alla socialità, pur riconoscendo esso gli istituti fondamentali
del capitalismo, come l’iniziativa economica e la proprietà (ma nella
Carta Costituzionale non c’è la parola «mercato», oggi tanto di moda);
nella partecipazione politica, che muove innanzitutto dall’esercizio civica-
mente doveroso del voto, nell’attenzione alla previdenza e all’assistenza
sociale, dovuta a chi ha lavorato o non ha potuto farlo (pienamente o del
tutto) e va quindi protetto, facendosi di questo carico una collettività perciò
solidale.

3. Si può nella stessa direzione approfondire e continuare l’esame, guardando
anche alla Costituzione dei poteri e a quella delle autonomie territoriali.
Qui basterà sottolineare alcuni dati soltanto: la forma di governo parlamentare
è più coesiva rispetto ad altri modelli di gestione dell’indirizzo
politico (quello presidenziale statunitense, all’opposto, si definisce infatti
spesso anche come «governo diviso»), in modo da legare assieme (attraverso
l’istituto della «fiducia») le strutture tipiche della rappresentanza (le
Camere) e quella della gestione unitaria dell’indirizzo politico (il Governo)
Lo sviluppo delle autonomie territoriali non può nemmeno esso travolgere
la fondamentale unità della Repubblica e perciò la solidarietà tra parti del
territorio nazionale, al punto che anche il Governo può sostituirsi ad enti
territoriali inadempienti, se tale coesione è in pericolo, come prescrive
l’art. 120 e che un fondo perequativo o ulteriori interventi finanziarî alimentano
il flusso di risorse tra le regioni più ricche e quelle povere, come

rende esplicito l’art. 119.
Il Capo dello Stato rappresenta poi l’unità nazionale e questa nozione
rimanda dunque anch’essa ad un’idea di coesione tra cittadini, parti del
territorio, istituzioni, da lui incarnata e garantita.
È essenziale sì che legislazione, amministrazione e giurisdizione siano esercitati
da poteri divisi (secondo la lezione originaria di Montesquieu), ma lo
è altrettanto che questi siano lealmente cooperanti, onde realizzare gli
obiettivi di giustizia sostanziale della Costituzione.
La giurisdizione costituzionale assicura da ultimo che diritti, doveri e poteri
si esercitino nel quadro prefigurato dai Padri fondatori della democrazia
e ne invera con le sue sentenze l’evoluzione.

4. In breve, la nostra Costituzione non fa un’apologia dell’egoismo, né della
dissociazione fra i cittadini o fra i territorî che la compongono. Conosce
certamente il valore del conflitto, ma ne prevede anche i meccanismi di
soluzione, perché esso non si dispieghi con una virulenza tale da travolgere
la casa comune. E anche verso la comunità internazionale si atteggia nel
senso della solidarietà, a ciò valendo l’impegno a limitare addirittura la
sovranità dello Stato, se questo serve a promuovere l’adesione ad organizzazioni
più ampie che hanno di mira «la pace e la giustizia fra le Nazioni»
e a confortare l’intenso «ripudio» della guerra e il rifiuto della morte come
pena (che è dunque essenzialmente intesa a recuperare il reo: anche a lui si
deve così solidarietà). Lo stesso favore verso i diritti umani che il testo
manifesta lo apre alla garanzia di coloro che, essendone stati privati nel
loro Paese, ne ricerchino da noi le condizioni di effettivo godimento.
La tutela dell’ambiente (originariamente non previsto dalla nostra Carta,
ma oggi recuperato in via di interpretazione evolutiva delle sue disposizioni,
oltreché sottostante alla valorizzazione del comparto comunitario e
delle autonomie territoriali come sede per valorizzarla) significa e palesa
un’ulteriore e modernissima apertura di campo verso le “generazioni future”
e il vivente non umano: preservare la conservazione dell’ecosistema
significa tutelare la natura, ampiamente intesa (dunque animali e piante),
nonché il “prossimo” (nel senso di “chi verrà dopo di noi”), mentre la sollecitudine
verso il “prossimo” nel senso più consueto e tradizionale del termine
è implicita nelle disposizioni relative ai diritti sociali e anche in quelle
sulla laicità (che è appunto volontà di dialogo con l’altro da noi per ragioni
di fede).

L’impegno costituzionale complessivo è insomma quello di costruire un
assetto che conse contesto vive, il che appunto si ottiene - e non può non
ottenersi - solo nella solidarietà: quella socio-economica, ma anche quella
inter-territoriale, inter-religiosa, trans-nazionale, infine trans-generazionale.


5. Non bisogna tuttavia credere che il Costituente sia stato un ingenuo. A
riprova di quanto egli fosse consapevole del fatto che i vincoli coesivi tra gli
individui possano essere orientati al male, si leggano ad esempio gli articolo
17 e 18. Nel primo, la spontanea od organizzata socialità delle riunioni è
protetta, senza necessità di venire autorizzata, purché si manifesti in modo
pacifico e non armato. Nel secondo, l’associazione è considerata un fenomeno
da incoraggiare e comunque da proteggere, come già si rammentava,
sempreché però l’unione degli sforzi umani non sia rivolta al male: questo
diritto si estende cioè fino a quando i singoli non lo reclamino strumentalizzandolo,
in ipotesi, per provare a superare il divieto di comportamenti
colpiti come reati dalla legge penale. Se però ciò accade, l’associazione è
appunto vietata. Del pari lo è l’associazione segreta, che lascia presumere
-in ragione del suo rendersi opaca agli sguardi altrui - l’assunzione di finalità
appunto illecite, o quella che perseguisse scopi politici mediante un’organizzazione
di carattere militare: non solo libera, ma radicalmente incoraggiata
è infatti l’attività di chi si impegna per il benessere collettivo e i fini
generali della collettività; ma la democrazia esige (come si comprende combinando
assieme le indicazioni da ultimo sottolineate) un confronto reciproco
anche duro, per la vitalità insita (come prima si rilevava) nell’idea di
conflitto, ma assieme pacifico e aperto delle idee e dei comportamenti politici
di ciascuno.