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Il dovere costituzionale della solidarietà’nelle
riflessioni di un giurista
di Salvatore Prisco |
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QUADERNO N.15 |
1. Secondo le buone regole, iniziamo dal dizionario. Il glorioso e classico vocabolario etimologico della lingua italiana di Pietro Ottorino Planigiani (grammatico, magistrato e senatore del Regno d’Italia) - che in prima edizione vide la luce in due volumi a Roma nel 1907, ma è stato più volte ristampato anche in anni a noi vicini e si può ormai addirittura reperire nel web -fa derivare l’aggettivo solidale dal latino solidus (e questo a sua volta dall’osco sollus), col senso di intiero, indiviso. Vi aggiunge ad ulteriore spiegazione la definizione di consistente, compatto e del solido dice appunto che è «ogni corpo le cui molecole abbiano forte coesione». La solidarietà è dunque una situazione di «fermezza e stabilità», che riferita al rapporto tra singoli, oppure tra essi e un gruppo, indica un tipo di collegamento intenso tra individui, in modo che l’entità più ampia di cui essi fanno parte resti anch’esso coesa, nel senso figurato pure registrato da quel dizionario. Così denotato, il concetto viene accolto nell’art. 2 della vigente Costituzione della Repubblica italiana. Si tratta, com’è noto, di una disposizione di principio della Carta fondamentale, che è dunque inserita in una parte del testo necessaria a indicare con immediatezza - agli occhi del lettore - la tavola dei valori sulla cui base sarebbe stata rifondata la Repubblica. Confluiscono in essa la solidarietà cristiana del Dilige proximun tuum sicut te ipsum, quella di classe delle idee socialiste e comuniste (articolate com’è noto in molti e talora contrapposti filoni, che anche nell’Assemblea Costituente - eletta col sistema proporzionale - ispirarono partiti diversi, ma nondimeno restarono alleati anche dopo, nell’esperienza del Fronte Popolare e per una certa fase storica ulteriore, salva la scissione socialdemocratica di Palazzo Barberini) e lo stesso pensiero liberale, che non può evitare di valorizzarla nell’ottica della fiducia che deve unire fra loro i membri di una società aperta, come fondamento tanto del vincolo di cittadinanza, quanto della fondazione teorica e nella valorizzazione pratica del libero mercato, bandiera di questa corrente ideale, anch’essa peraltro molto variegata al suo interno. Risalendo indietro nel tempo, poi, potrebbero ricordarsi le confraternite religiose, le corporazioni di arti e mestieri, le fratellanze massoniche. Fraternità è infatti un termine altrettanto evocativo della nozione che stiamo cercando, ma al quale la Rivoluzione francese cambia per così dire il segno, rispetto alle esperienze appena citate: mentre queste sono comunità umane nelle quali il vincolo di unione fra i loro aderenti è programmaticamente parziale e dunque limitato, la parola - nel trinomio inscindibile dei sacri principî della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 - designa un ambito di riferimento razionalisticamente universalistico, secondo la filosofia del diritto naturale. La realtà era naturalmente diversa: l’homme della Déclaration era proprio un individuo di sesso maschile, per di più borghese e abbiente e non è un caso che Olympe de Gouges contrappose a quel celebre manifesto un’analoga e polemica Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina. 2. La solidarietà dell’art. 2 della Costituzione è «politica, economica e sociale»: nessun settore della vita e delle attività collettiva ne è escluso, è insomma un afflato ad efficacia potenzialmente onnicomprensiva, non parziale. Anche operando negli ambiti settoriali, di cui si dirà appena oltre, essa si iscrive in questo orizzonte di beneficio per tutti. Nell’ottica dei Costituenti del 1946 - 1948, l’oggetto di queste nostre righe è cioè un lievito della socialità, l’elemento che manifestandosi la fa crescere e prosperare. La disposizione che la incorpora esplicitamente è l’articolo in cui i patrimonî ideali prima ricordati si incontrano su un terreno «mazziniano », ma questa attitudine all’apertura verso l’altro da noi che l’ordinamento riconosce e promuove, fino ad imporla come necessaria per il suo medesimo con-sistere (l’ordinamento sociale è cioè precisamente lo stare insieme dei suoi membri), si sfaccetta successivamente in molti rivoli positivi e in taluno negativo. Tra i primi, il più evidente è nell’eguaglianza, che della solidarietà è l’altra e inscindibile faccia: la pari dignità sociale e l’illegittimità di distinzioni basate sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulla condizione personale e sociale, nonché l’impegno a promuovere uguaglianza materiale e partecipazione dei lavoratori allo sviluppo del Paese, sono il richiamo di elementi coesivi tra i soggetti della Repubblica, che vanno sopra ogni altro obiettivo garantiti. Per ricordarne poi altri svolgimenti - fra i meno nascosti - in questa stessa direzione, la solidarietà è presupposta dal favore verso il lavoro come fattore di progresso sociale, al quale dunque nessuno in quest’ottica (e non solo in quella dell’affermazione individuale) può sottrarsi; nel riconoscimento del valore positivo dell’associazionismo, prima generale e poi sindacale e partitico; nella concezione della famiglia come comunità di affetti ordinata sulla base dell’eguaglianza dei coniugi e del compito di mantenere ed educare i figli (dunque alla mutua protezione tra i componenti); nella scuola e nell’università, strutture che proiettano la formazione fuori dal contesto extrafamiliare, riconfermandone questo «verso» doveroso (ci si forma insomma per se stessi, ma anche per la collettività di cui si fa parte); nella salute, che è un bene da proteggere come diritto dell’individuo, ma anche interesse della collettività; nel disegno costituzionale dell’economia, che è orientato alla socialità, pur riconoscendo esso gli istituti fondamentali del capitalismo, come l’iniziativa economica e la proprietà (ma nella Carta Costituzionale non c’è la parola «mercato», oggi tanto di moda); nella partecipazione politica, che muove innanzitutto dall’esercizio civica- mente doveroso del voto, nell’attenzione alla previdenza e all’assistenza sociale, dovuta a chi ha lavorato o non ha potuto farlo (pienamente o del tutto) e va quindi protetto, facendosi di questo carico una collettività perciò solidale. 3. Si può nella stessa direzione approfondire e continuare l’esame, guardando anche alla Costituzione dei poteri e a quella delle autonomie territoriali. Qui basterà sottolineare alcuni dati soltanto: la forma di governo parlamentare è più coesiva rispetto ad altri modelli di gestione dell’indirizzo politico (quello presidenziale statunitense, all’opposto, si definisce infatti spesso anche come «governo diviso»), in modo da legare assieme (attraverso l’istituto della «fiducia») le strutture tipiche della rappresentanza (le Camere) e quella della gestione unitaria dell’indirizzo politico (il Governo) Lo sviluppo delle autonomie territoriali non può nemmeno esso travolgere la fondamentale unità della Repubblica e perciò la solidarietà tra parti del territorio nazionale, al punto che anche il Governo può sostituirsi ad enti territoriali inadempienti, se tale coesione è in pericolo, come prescrive l’art. 120 e che un fondo perequativo o ulteriori interventi finanziarî alimentano il flusso di risorse tra le regioni più ricche e quelle povere, come rende esplicito l’art. 119. Il Capo dello Stato rappresenta poi l’unità nazionale e questa nozione rimanda dunque anch’essa ad un’idea di coesione tra cittadini, parti del territorio, istituzioni, da lui incarnata e garantita. È essenziale sì che legislazione, amministrazione e giurisdizione siano esercitati da poteri divisi (secondo la lezione originaria di Montesquieu), ma lo è altrettanto che questi siano lealmente cooperanti, onde realizzare gli obiettivi di giustizia sostanziale della Costituzione. La giurisdizione costituzionale assicura da ultimo che diritti, doveri e poteri si esercitino nel quadro prefigurato dai Padri fondatori della democrazia e ne invera con le sue sentenze l’evoluzione. 4. In breve, la nostra Costituzione non fa un’apologia dell’egoismo, né della dissociazione fra i cittadini o fra i territorî che la compongono. Conosce certamente il valore del conflitto, ma ne prevede anche i meccanismi di soluzione, perché esso non si dispieghi con una virulenza tale da travolgere la casa comune. E anche verso la comunità internazionale si atteggia nel senso della solidarietà, a ciò valendo l’impegno a limitare addirittura la sovranità dello Stato, se questo serve a promuovere l’adesione ad organizzazioni più ampie che hanno di mira «la pace e la giustizia fra le Nazioni» e a confortare l’intenso «ripudio» della guerra e il rifiuto della morte come pena (che è dunque essenzialmente intesa a recuperare il reo: anche a lui si deve così solidarietà). Lo stesso favore verso i diritti umani che il testo manifesta lo apre alla garanzia di coloro che, essendone stati privati nel loro Paese, ne ricerchino da noi le condizioni di effettivo godimento. La tutela dell’ambiente (originariamente non previsto dalla nostra Carta, ma oggi recuperato in via di interpretazione evolutiva delle sue disposizioni, oltreché sottostante alla valorizzazione del comparto comunitario e delle autonomie territoriali come sede per valorizzarla) significa e palesa un’ulteriore e modernissima apertura di campo verso le “generazioni future” e il vivente non umano: preservare la conservazione dell’ecosistema significa tutelare la natura, ampiamente intesa (dunque animali e piante), nonché il “prossimo” (nel senso di “chi verrà dopo di noi”), mentre la sollecitudine verso il “prossimo” nel senso più consueto e tradizionale del termine è implicita nelle disposizioni relative ai diritti sociali e anche in quelle sulla laicità (che è appunto volontà di dialogo con l’altro da noi per ragioni di fede). L’impegno costituzionale complessivo è insomma quello di costruire un assetto che conse contesto vive, il che appunto si ottiene - e non può non ottenersi - solo nella solidarietà: quella socio-economica, ma anche quella inter-territoriale, inter-religiosa, trans-nazionale, infine trans-generazionale. 5. Non bisogna tuttavia credere che il Costituente sia stato un ingenuo. A riprova di quanto egli fosse consapevole del fatto che i vincoli coesivi tra gli individui possano essere orientati al male, si leggano ad esempio gli articolo 17 e 18. Nel primo, la spontanea od organizzata socialità delle riunioni è protetta, senza necessità di venire autorizzata, purché si manifesti in modo pacifico e non armato. Nel secondo, l’associazione è considerata un fenomeno da incoraggiare e comunque da proteggere, come già si rammentava, sempreché però l’unione degli sforzi umani non sia rivolta al male: questo diritto si estende cioè fino a quando i singoli non lo reclamino strumentalizzandolo, in ipotesi, per provare a superare il divieto di comportamenti colpiti come reati dalla legge penale. Se però ciò accade, l’associazione è appunto vietata. Del pari lo è l’associazione segreta, che lascia presumere -in ragione del suo rendersi opaca agli sguardi altrui - l’assunzione di finalità appunto illecite, o quella che perseguisse scopi politici mediante un’organizzazione di carattere militare: non solo libera, ma radicalmente incoraggiata è infatti l’attività di chi si impegna per il benessere collettivo e i fini generali della collettività; ma la democrazia esige (come si comprende combinando assieme le indicazioni da ultimo sottolineate) un confronto reciproco anche duro, per la vitalità insita (come prima si rilevava) nell’idea di conflitto, ma assieme pacifico e aperto delle idee e dei comportamenti politici di ciascuno.
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